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Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

art. 35, comma 1, lettera h, D. Lgs. 33/2013

Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026, 10:13

Il CITTADINO interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale. Di seguito si rendono noti gli strumenti riconosciuti dalla legge, in favore dei soggetti interessati, in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

TUTELA GIURISDIZIONALE

L’organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti/interessi è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che ha sede a Venezia, Cannaregio 2277

TERMINI PER PRESENTARE UN RICORSO PER ATTI E/O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN GENERALE:

a) 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza;
b) entro 30 giorni, a pena di decadenza, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

TERMINI PER PRESENTARE UN RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’azione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

TERMINI PER FARE RICORSO: SU RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L’azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

TUTELA AMMINISTRATIVA

       RICORSO AMMINISTRATIVO

Il ricorso amministrativo si risolve in un'istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della pubblica amministrazione senza l'intervento giurisdizionale. (cd. autotutela amministrativa).

Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.

       RICORSO STRAORDINARIO 

Può essere presentato Ricorso straordinario, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell’atto impugnato ritenuto illegittimo.

FUNZIONARIO ANTI RITARDO

In caso di ritardo o inadempimento da parte di un ufficio del Comune, il cittadino può rivolgersi al funzionario anti-ritardo affinché sostituisca l’ufficio inadempiente e porti a conclusione il procedimento. Il funzionario anti-ritardo deve concludere il procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti per la conclusione del procedimento.

 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ANTI-RITARDO

Se il responsabile del procedimento è un dipendente non dirigente, i cittadini devono rivolgersi al dirigente del settore/area dalla quale lo stesso dipende.
Si allega il link della pagina relativa all’organizzazione dell’Ente, ai nomi dei dirigenti, ai compiti attributi ai vari uffici: articolazione uffici
Se il responsabile del procedimento è un dirigente, i cittadini possono rivolgersi al segretario Cipullo dott.ssa Carmela.

A CHI È RIVOLTO

Ricorrere al Funzionario anti-ritardo è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque abbia un procedimento amministrativo in corso e verifichi un ritardo nei tempi di conclusione da parte del Comune, può fare domanda di attivazione di questa figura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, indirizzata al funzionario anti-ritardo competente, deve essere presentata al Comune inviando una richiesta:
– per posta certificata all’indirizzo: comune.sanpolodipiave@legalmail.it

– tramite posta ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.sanpolodipiave.tv.it ;
– a mano all’ufficio protocollo sito in Comune di San Polo di Piave, Via Mura, 1 – 31020 San Polo di Piave.

Alla domanda, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

TEMPI E ITER DELLA PRATICA

Il funzionario anti-ritardo, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario, assicura che il procedimento venga concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.


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