Coronavirus - Aggiornamenti normativi - marzo 2021

08 aprile 2021

DA MARTEDI' 6 APRILE 2021 IL VENETO IN ZONA ARANCIONE

D. L. n. 44 del 1.4.2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 2.4.2021

Autocertificazione per gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00

Data di Pubblicazione

08 aprile 2021

VENETO IN ZONA ROSSA DA LUNEDI’ 15.3.2021

🔴🔴Da lunedì, 15 marzo 2021, come da Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, si applicano le norme previste dal DPCM 02 MARZO 2021 per le zone ROSSE 🔴🔴

✅ Quindi, da lunedì, oltre alle norme generali e a quelle previste dal DPCM per le zone gialle, si applicano le seguenti norme più restrittive per le zone ROSSE:

🔴 SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

🔴SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

🔴 SCUOLA

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

🔴 ATTIVITA’ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23.

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

🔴 SERVIZI ALLE PERSONE

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.

🔴 SERVIZI ALLE PERSONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

✅ ATTENZIONE!!!!

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno NON è più consentito

AUTOCERTIFICAZIONE.

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Ordinanza n. 11 del 9.2.2021

Nuova Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 11 del 9 febbraio 2021, efficace dal 10 febbraio al 5 marzo 2021

➡️ Attività di somministrazione di alimenti e bevande

✅ Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili per ciascun esercizio e nel rispetto dell’obbligo di distanziamento.

✅ La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca, sia in piedi che seduti, nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione.

✅ I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.

✅ È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione.

✅ È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

✅ I Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

VENETO IN ZONA GIALLA

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29.1.2021, da

LUNEDI’1 FEBBRAIO 2021 il Veneto sarà ZONA GIALLA. :

 - Ci si potrà spostare fuori dai confini comunali, ma dentro quelli regionali;

 - ristoranti e bar aperti fino alle 18

- rientro a scuola anche per le scuole superiori

Ordinanza n. 169 del 17.12.2020

Consulta l'Ordinanza n. 169 del 17.12.2020 in vigore dal 19.12.2020 al 6.1.2021

Scarica l'autocertificazione

IN BREVE...

➡️  SPOSTAMENTI

✅ dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune Veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.

✅ E’sempre possibile lo spostamento fuori Comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

✅ I ristoranti collocati in Comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14;

✅ Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra Comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

✅E’sempre possibile lo spostamento tra Comuni per partecipare a matrimoni e funerali,

✅E’sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

✅E’sempre possibile il raggiungimento della seconda casa. Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

✅Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale

        ➡️ MISURE DI COMPORTAMENTO PERSONALE

✅ Sono confermate le regole sull’utilizzo delle mascherine e sull’attività motoria vigenti. Si rimanda alla puntuale lettura

 

        ➡️ MISURE PER GLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

✅ Sono confermate le regole sulle limitazioni (una persona per nucleo famigliare) ed il numero di accessi in funzione della superficie dell’esercizio. Si rimanda alla puntuale lettura.

 

        ➡️ MISURE PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI

✅ Sono confermate le regole sulle limitazioni di orario (Consumazione dalle 11 alle 15. Oltre alle 15 solo seduti) e sul numero di persone per tavolo (non più di 4 anche se conviventi), sull’uso costante della mascherina anche per gli avventori. Si rimanda alla puntuale lettura.

 

Ordinanza del Presidente Giunta Regione Veneto n. 167 del 10.12.2020

Consulta il testo integrale dell'Ordinanza n. 167 del 10.12.2020 in vigore dalle ore 24 di venerdì 11 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

Autocertificazione per spostamenti dalle 22.00 alle 5.00

COMPORTAMENTO PERSONALE

  •  Obbligo utilizzo mascherina al di fuori dell'abitazione (eccetto minori di 6 anni, coloro che fanno attività sportiva, soggetti con patologie o disabilità)
  •  ATTIVITÀ MOTORIA E PASSEGGIATE devono essere fatte al di fuori di strade e piazze di centri storici, al di fuori di località turistiche (mare,montagna, laghi) e di aree solitamente affollate.
  • È fortemente raccomandato di non recarsi in nucleo familiare diverso dal proprio tranne che per lavoro o necessità

 

ESERCIZI AL DETTAGLIO

  • Negli esercizi di vendita alimentari è consentito l'accesso ad una persona per nucleo
  • Nei locali di commercio al dettaglio fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso ad una sola persona
  • Nei locali sopra 40 metri quadri 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

 

MERCATI

  • Mercato settimanale ammesso con apposito piano adottato dai sindaci.

 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SIMILI

  • Dalle ore 11 alle 15 la somministrazione avviene prioritariamente occupando posti a sedere, ove presenti, interni e esterni. In ogni caso riempiti i posti o in assenza di posti a sedere va rispettato il distanziamento interpersonale.
  • Dalle ore 15 servizio solo ai clienti seduti al tavolo.
  • La mascherina va usata sia in piedi che da seduti, salvo che per il tempo strettamente necessario alla consumazione.
  • Max 4 persone al tavolo, anche se conviventi
  • Esposizione del cartello con numero massimo persone ammesse nel locale, con divieto di far entrare nuovi clienti quando il limite viene raggiunto
  •  Consumazione dell' asporto vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e nei luoghi affollati (salvo che per alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto)

 

OVER 65

  • fortemente raccomandato a chi ha più di 65 anni l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture dalle ore 10.00 alle ore 12.00


           

DPCM DEL 3.12.2020

Consulta il DPCM del 3.12.2020 in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

Allegato al DPCM

DL n. 158 del 2.12.2020

📌📌 DPCM 3 DICEMBRE 2020 -

➡️ COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

✅Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

✅ Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Ordinanza del Presidente della Giunta Regione del Veneto n. 156 del 24.11.2020

Autocertificazione spostamenti

Ordinanza del Presidente della Giunta Regione del Veneto n. 151 del 12.11.2020

Consulta l'Ordinanza con efficacia dal 14 al 22 novembre 2020

DPCM DEL 18.10.2020

Consulta il DPCM del 18.10.2020 con validità dal 19.10.2020 al 13.11.2020

e l'allegato A del 18.10.2020

Il DPCM IN BREVE

✅ ORDINANZE DI CHIUSURA

Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

✅ CONVEGNI E CONGRESSI

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

✅ CERIMONIE PUBBLICHE

Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.

✅ RIUNIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

✅ SCUOLE (misure efficaci dal 21 ottobre al 13 novembre)

- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.

- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali.

✅ BAR E RISTORANTI

- Le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

- Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

✅ SPORT

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

✅ SALE GIOCHI

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 nel rispetto delle linee guida.

✅ DPCM 13 ottobre 2020

Restano in vigore tutte le altre misure contenute nel DPCM 13 ottobre 2020.

DPCM del 13 10 2020

Consulta il DPCM del 13.10.2020 con validità dal 14.10.2020 al 13.11.2020

IL DPCM IN BREVE

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, con esclusione dei predetti obblighi per:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ordinanza n. 92 del 27.8.2020 del Presidente della Giunta Regione Veneto

Consulta l'Ordinanza n. 92 del 27.8.2020

In breve :

1. Controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna

I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna, possono effettuare un test di screening a mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido).

Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi predisposte dalle Aziende Sanitarie.

Le Aziende Sanitarie pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso al servizio.

Il soggetto, in attesa dell'esito del test non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19.

In caso di esito positivo, il soggetto si colloca immediatamente in isolamento fiduciario.

 

2. Ulteriori misure di prevenzione

Tutti i soggetti sottoposti ai test di screening ai sensi della presente Ordinanza e della Ordinanza n. 84 del 13.8.2020, in considerazione del periodo di incubazione che può arrivare fino a 14 giorni, anche in caso di esito negativo del test, sono obbligati al rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali generali, con particolare riferimento al rigoroso mantenimento del distanziamento interpersonale, all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie quando prevista e alla frequente igiene delle mani

Comunicato stampa Az. Ulss 2

COMUNICATO STAMPA AZ. ULSS 2 - TAMPONI CON ACCESSO DIRETTO SENZA PRENOTAZIONE PER I TURISTI DI RIENTRO DA SPAGNA, CROAZIA, GRECIA E MALTA,

(255/2020) L’Ulss 2 comunica che per i propri assistiti che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta c’è la possibilità di effettuare il tampone, obbligatorio sulla base delle nuove direttive, con le seguenti modalità:

MEDIANTE PRENOTAZIONE telefonando al n° 0422 323888 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 (il servizio sarà attivo anche sabato 15 agosto e domenica 16 agosto).

con ACCESSO DIRETTO, senza necessità di prenotazione, dalle ore 7 alle ore 13 di tutti i giorni, a partire da sabato 15 agosto, recandosi, muniti di tessera sanitaria magnetica, nelle seguenti sedi:

1) Ospedale di Castelfranco Veneto: via Dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla portineria;

2) Ospedale di Treviso: 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive;

3) Ospedale di Oderzo: Piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica)

4) Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.

 Il test è gratuito.

Non devono fare il tampone le persone che nelle 72 ore antecedenti l’ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo.

Si ricorda che in attesa del tampone e del relativo esito i cittadini devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione

Ordinanza n. 81 del 31.7.2020 del Presidente della Giunta Regione Veneto

DPCM del 14.7.2020

Ordinanza n. 65 del 9.7.2020 del Presidente della Regione del Veneto

Consulta l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 65 del 09 luglio 2020 che proroga fino al 31 07 2020 l’efficacia delle misure regionali attualmente in vigore, ovvero:

- l’Ordinanza n. 59 del 13 06 2020

- l’Ordinanza n. 63 del 26 06 2020

- conferma la validità dell’Ordinanza n. 64 del 06 07 2020 fino al 31 07 2020.

Per i dettagli si rinvia alle precedenti comunicazioni

 

PRECISAZIONE E RIFERIMENTI SUI RIENTRI DALL'ESTERO

Le persone rientrate dall'estero da paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1) (dell' Ordinanza n. 64 del 6.7.2020) hanno l'obbligo di segnalare il rientro al Dipartimento di Prevenzione e l’obbligo della permanenza domiciliare fiduciaria (quarantena) per 14 giorni. Al termine della quarantena, non è prevista l’esecuzione del tampone.

I riferimenti per comunicare il rientro dall’estero al Dipartimento di Prevenzione sono:

• tel. 0422.323888, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 16.00;

• mail: coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it

Ordinanza n. 64 del 6.7.2020 del Presidente della Regione del Veneto

Ordinanza n. 64 del 6.7.2020 del Presidente della Giunta Regione del Veneto

Allegato n. 1 dell'Ordinanza n. 64 del 6.7.2020

In evidenza

E’ stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:

1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;

2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1), determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;

3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento

✘ Sono obbligatoriamente sottoposti a tampone tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1.

✘ E' vietata l'utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario.

✘ I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato.

Ordinanza n. 59 del 13.6.2020 del Presidente della Giunta Regione Veneto

Consulta l'Ordinanza n. 59 del 13.6.2020 in vigore dal 15.6.2020 al 10.7.2020

Ecco le principali misure d’impatto per la cittadinanza (indicando con diversa simbologia cosa derivi dal DECRETO(➖) e cosa dall’ORDINANZA(✘), rimandando ad una lettura integrale per le informazioni di dettaglio.


➖ i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
➖ ✘ nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (inclusi i mezzi di trasporto) e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi.
➖ ✘ non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
✘ nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. 
➖ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento;
➖ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
➖ l'attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport e dai protocolli;
✘ Dal 15 giugno 2020 le seguenti attività sono consentite, laddove svolte nel rispetto dell'allegato 1 dell’ORDINANZA:
1. ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, cerimonie, banchetti …);
2. attività turistiche (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree turistiche libere);
3. attività ricettive (alberghi, agriturismo, locazioni brevi …)
4. servizi alla persona (servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori);
5. commercio al dettaglio;
6. commercio al dettaglio su aree pubbliche;
7. uffici aperti al pubblico;
8. piscine;
9. palestre pubbliche e private (senza contatto fisico interpersonale);
10. manutenzione del verde;
11. musei, archivi e biblioteche;
12. attività fisica all'aperto;
13. noleggio veicoli e altre attrezzature;
14. informatori scientifici del farmaco;
15. aree giochi per bambini;
16. circoli culturali e ricreativi;
17. formazione professionale;
18. parchi tematici e di divertimento;
19. strutture termali e centri benessere;
20. professioni della montagna e guide turistiche.

➖✘ a decorrere dal 15 giugno 2020 potranno, inoltre, riprendere, nel rispetto dei previsti protocolli, le attività di cinema e teatro;
➖✘ a decorrere dal 19 giugno 2020 potranno riprendere nel rispetto dei previsti protocolli sagre e fiere, congressi, sale giochi, sale slot, sale bingo, discoteche ed assimilabili;
➖✘ a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto (calcio, pallavolo, pallacanestro ….) nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali;
➖ l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, garantendo la distanza di un metro; le funzioni religiose avvengono nel rispetto dei protocolli approvati;
➖ sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master;
➖ l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
➖ sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
➖ il DECRETO contiene inoltre disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero, disposizioni per il trasporto pubblico di linea, disposizioni per navi in materia di navi da crociera e con bandiera estera, disposizioni per la disabilità;
➖✘ DECRETO ed ORDINANZA contengono allegati e protocolli che disciplinano le misure minime da adottare nello svolgimento delle differenti attività economiche e sociali. 

DPCM del 11.6.2020

Ordinanza n. 56 del 4.6.2020 del Presidente Giunta del Veneto

Consulta l'Ordinanza n. 56 del 4.6.2020 del Presidente della Giunta del Veneto in vigore da lunedì 8 giugno e fino al 27 giugno del 2020, che va ad integrare la n. 55 del 29.5.2020 prevedendo in sintesi:

➖ L’ Attivazione e regolamentazione dei Servizi per l'infanzia 0/3 anni;

➖ Norme per informatori scientifici

➖ Norme per l’attivazione delle sale giochi per bambini ed adolescenti

➖ Norme su piscine condominiali con almeno 9 unità

➖ Norme per servizi semiresidenziali per minori

Allegato n. 1 all'Ordinanza n. 56 del 4.6.2020

 

Ordinanza n. 55 del 29.5.2020 del Presidente Giunta del Veneto

Consulta la nuova Ordinanza  in vigore da lunedì 01 06 2020 e fino al 14 06 2020.

In breve prevede:

➖ Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine: nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico; all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi; Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili.

➖ Negli spostamenti in auto, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.

➖ Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

➖ Regioni e provincie confinanti possono prevedere spostamenti per visite ai congiunti anche fuori del territorio regionale. Accertarsi della possibilità verificando la comunicazione inviata ai Prefetti sul sito Regionale.

➖ Dal 1° giugno 2020 sono consentite un elenco di attività economiche e sociali (riportate nell’Ordinanza), purché svolte in conformità alle Linee guida approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (allegato 1 dell’Ordinanza).

➖ Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2 dell’Ordinanza, con gli schemi non vincolanti annessi all'allegato.

➖ Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali

 

D.L. N. 34 DEL 19.5.2020 - DECRETO RILANCIO

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

D.L. n. 34 del 19.5.2020

Di seguito suddivisi per ambiti di competenza le principali misure previste con indicati i capitoli i titoli, i capitoli e gli articoli in cui sono trattati

D.L. n. 34 in sintesi

Dpcm del 17.5.2020

Consulta Dpcm del 17.5.2020

Consulta Ordinanza del Presidente della Giunta del Veneto del 17.5.2020

Allegato 1 ordinanza del 17 5 2020

Allegato 2 ordinanza del 17 5 2020

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

2. Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

Linee Indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

D.L. N.33 del 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova norma definisce misure di massima per il contenimento della diffusione del COVID-19.

In particolare:

📌 Cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;

📌 Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

📌 E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

D.L. n. 33 del 16.5.2020

Ordinanza n. 44 del 3.5.2020 del Presidente della Giunta Regione del Veneto

Per conoscere il testo integrale dell'Ordinanza valevole dal 4 al 17 maggio 2020 consulta il BUR del Veneto

I PUNTI DELL'ORDINANZA

  1. nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge);

  1. Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;

  1. Misure di prevenzione generale nell'intero territorio regionale Spostamenti

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di  disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;

  1. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc… Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

  1. Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;

  1. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;

  1. Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

  1. Chiusure festive di esercizi commerciali

È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;

  1. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).

  1. Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;

  1. Vendita di cibo a domicilio 

È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;

  1. Vendita di cibo da asporto

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio; è comunque ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri;

  1. Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;

  1. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4;

  1. Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel;

  1.  Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

a.  nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
b.  varchi di accesso separati da quelli di uscita;
c.  sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
d.  rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;

  1. Vendita in forma ambulante

La vendita di generi alimentari da parte di venditori ambulanti si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti da parte di venditori e acquirenti o liquido igienizzante;

  1. Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo;

  1. Cimiteri e riti funebri

È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente   all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

  1. Biblioteche

È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

  1. Aree verdi e naturali

Sono consentiti i lavori di sistemazione di aree verdi e naturali, spiagge comprese;

  1. Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;

  1. Ambito territoriale di applicazione

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.

  1. Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il dpcm 26.4.2020 e successive modifiche;

  1. Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;

  1. Norme finali

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;

Ordinanza n. 43 del 27.4.2020 del Presidente Giunta della Regione del Veneto

Consulta l'Ordinanza n. 43 del 27.4.2020 valevole fino al 3.5.2020

In breve le principali novità:

📌 È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora.

📌E’ consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene.

📌Obbligo, per tutte le persone, nelle attività economiche e sociali, di distanziamento di un metro, di copertura di naso e bocca con mascherine e di utilizzo di guanti o di igienizzazione delle mani con apposito liquido.

📌 Restano comunque vigenti anche le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n° 40 del 13 04 2020 e 42 del 24 04 2020, tutte fino al 03 05 2020.

Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze regionali

DPCM DEL 26.4.2020

Consulta il DPCM del 26.4.2020 che indica le misure valide dal 4 maggio al 17 maggio 2020

Illustrate in conferenza stampa del 26.4.2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri le novità introdotte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane. 

  • Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
  • Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
  • Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
  • Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
  • Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
  • Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
  • A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .
  • Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

Ordinanza n. 40 del 13.4.2020 del Presidente della Regione del Veneto

Consulta l’Ordinanza n° 40 del Presidente della Regione del Veneto del 13 aprile 2020. in vigore fino al 3 maggio 2020

Il provvedimento integra le prescrizioni del DPCM 10 aprile 2020, anch’esso efficace fino al 3 maggio p.v..

L'Ordinanza punto per punto:

1. è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

2. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

3. negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel;

4. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;

5. è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;

6. nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa

7. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore;

8. l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona,

9. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

10. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;

11. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi

12. è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;

13. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020

14. nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento;

15. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi,

16. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;

17. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;

18. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;

19. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 r già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020 e n. 36 del 2 aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 maggio 2020;

- l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è prorogata sino al 3 maggio 2020

CONSULTA I QUESITI PIU' FREQUENTI SULL'ORDINANZA