Imu 2020 - aliquote

12 giugno 2020

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PER IL 2020 LA PRIMA RATA IMU SARA’ DA CORRISPONDERE ENTRO IL 16/09/2020 IN CONSIDERAZIONE DELL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19.

IL COMUNE PROVVEDERA’ ANCHE QUEST’ANNO AL RECAPITO DEI MODULI PRECOMPILATI DI VERSAMENTO

Data di Pubblicazione

12 giugno 2020

Aliquote 2020

RESTA CONFERMATO IL TERMINE ULTIMO DEL 16.06.2020 PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA RELATIVA ALL’IMU SOLO PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DEL GRUPPO CATASTALE D.

 

Nella seduta di Consiglio Comunale del 5/06/2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

-     aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,4%;

-     detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

-     aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,05%;

-     aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,0%;

-     aliquota per i terreni agricoli ed aree edificabili: 0,86%;

-     aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,91%;

-     aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 0,91%;

- aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: 0,91% con detrazione di € 200,00;